Gestione dei Buoni Acquisto per Sostanze Stupefacenti: Linee Guida Ministeriali Essenziali

Condividi

Il Ministero della Salute ha recentemente fornito chiarimenti in risposta a una richiesta della FOFI (Federazione Ordini Farmacisti Italiani) riguardo alla gestione dei buoni acquisto per medicinali e sostanze stupefacenti.

Questa comunicazione si è rivelata fondamentale per garantire un’applicazione uniforme delle normative a livello nazionale, in particolare per quanto concerne la tenuta del Registro delle movimentazioni, come previsto dall’articolo 60 del D.P.R. 309/1990.

Prassi consolidata e chiarimenti del Ministero

Il Ministero della Salute ha confermato la correttezza della prassi esistente, che prevede l’annotazione sul Registro solo dell’effettivo ingresso delle sostanze e dei medicinali stupefacenti, escludendo i buoni acquisto non evasi.

Inoltre, sono stati forniti chiarimenti procedurali di grande importanza. In particolare, è stato ribadito che tutte le movimentazioni devono essere annotate entro 48 ore dalla dispensazione, con l’obbligo di includere il riferimento al numero di buono acquisto emesso.

Dettagli sulla numerazione dei buoni acquisto

Il Ministero ha richiamato le disposizioni contenute nel DM 18 dicembre 2006, le quali stabiliscono che i buoni acquisto devono essere numerati in modo progressivo su base annuale.

Per facilitare il rispetto di tale obbligo, i farmacisti possono adottare procedure interne di archiviazione, anche in formato digitale, che garantiscano ordine e tracciabilità della documentazione. In questo contesto, il farmacista ha la facoltà di implementare pratiche adeguate che assicurino la corretta numerazione.

Gestione dei buoni acquisto digitali

Il Ministero ha fornito indicazioni specifiche sulla gestione dei buoni acquisto digitali, oltre a chiarimenti sull’annotazione. In caso di impossibilità a evadere un ordine in formato digitale, è necessario seguire una procedura definita per la restituzione.

A tal proposito, la comunicazione elettronica certificata (PEC) inviata dal fornitore all’acquirente costituisce una forma adeguata di restituzione.

Procedura di comunicazione per la mancata evasione

La comunicazione tramite PEC deve attestare l’impossibilità di eseguire la fornitura a causa dell’indisponibilità delle sostanze. Questa procedura consente all’acquirente di annotare sul Registro la mancata evasione del buono acquisto, citando la comunicazione che dovrà essere conservata in formato elettronico. Pertanto, non è più necessario restituire fisicamente il buono in caso di ordini digitali non evasi; la PEC rappresenta un documento valido per la registrazione richiesta dall’articolo 60.

Misure e implicazioni per le farmacie

Le recenti indicazioni fornite dal Ministero della Salute segnano un passo significativo verso una gestione più trasparente e uniforme dei buoni acquisto di medicinali stupefacenti nelle farmacie. È fondamentale che i farmacisti rispettino queste linee guida per assicurare il corretto funzionamento delle procedure e la compliance con la normativa vigente. L’adozione delle misure suggerite può consentire alle farmacie di migliorare l’efficienza operativa e mantenere standard elevati di servizio.