Guida alla Normativa sui Buoni Acquisto di Sostanze Stupefacenti: Le Indicazioni Ufficiali del Ministero

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Il Ministero della Salute ha risposto a una richiesta di chiarimenti avanzata dalla FOFI (Federazione Ordini Farmacisti Italiani) riguardo alla gestione dei buoni acquisto di sostanze e medicinali stupefacenti.

Questo intervento mira a garantire l’applicazione uniforme della normativa vigente su tutto il territorio nazionale, in particolare per quanto riguarda il Registro entrata-uscita previsto dall’articolo 60 del D.P.R. 309/1990.

La prassi consolidata nelle farmacie prevede che venga annotato solo l’ingresso effettivo delle sostanze e delle movimentazioni correlate, escludendo i buoni acquisto non evasi. Tuttavia, il Ministero ha voluto chiarire alcuni aspetti procedurali rilevanti che possono influenzare il lavoro quotidiano dei farmacisti.

I fatti

Con una nota datata 10 ottobre 2025, il Ministero ha confermato la correttezza della prassi attuale, evidenziando alcune norme fondamentali da seguire. In particolare, è stato ribadito l’obbligo di annotazione delle movimentazioni dei medicinali, inclusi in specifiche sezioni, entro 48 ore dalla loro dispensazione. Questo obbligo include anche il riferimento al numero del buono acquisto emesso.

Dettagli sulla numerazione dei buoni acquisto

Il Ministero ha richiamato l’attenzione sul Decreto Ministeriale del 18 dicembre 2006, che stabilisce che i buoni acquisto devono essere numerati in modo progressivo su base annuale.

I farmacisti, per garantire il rispetto di tale obbligo, possono implementare procedure interne di archiviazione, anche in formato digitale, per mantenere l’ordine e la tracciabilità della documentazione.

Le conseguenze

Il Ministero ha fornito indicazioni specifiche sulla corretta procedura da seguire in caso di restituzione di un ordine in formato digitale non evaso. La restituzione, in tali circostanze, è considerata ottemperata attraverso una comunicazione elettronica certificata (PEC) inviata all’acquirente dal fornitore, nel caso in cui la fornitura non possa essere completata per indisponibilità delle sostanze.

Procedure di archiviazione e registrazione

Questa comunicazione consente all’acquirente di annotare sul Registro di cui all’art. 60 la mancata evasione del buono acquisto, facendo riferimento alla suddetta comunicazione che deve essere conservata in formato elettronico. Pertanto, non è più necessario restituire fisicamente il buono se emesso in formato digitale, poiché la PEC inviata dal fornitore funge da documento sostitutivo, sia per attestare l’impossibilità di evasione sia per permettere la registrazione richiesta dalla normativa.

Le recenti delucidazioni del Ministero della Salute, in risposta alle sollecitazioni della FOFI, si pongono come obiettivo quello di semplificare la gestione dei buoni acquisto di sostanze stupefacenti. È fondamentale che i farmacisti siano aggiornati su queste procedure per garantire una corretta e trasparente gestione delle sostanze e dei medicinali a loro disposizione.