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Nell’ambito della regolamentazione della salute pubblica, il Ministero della Salute ha recentemente fornito chiarimenti significativi riguardo alla gestione dei buoni acquisto di sostanze e medicinali considerati stupefacenti.
Questo intervento è stato sollecitato dalla FOFI, la Federazione Ordini Farmacisti Italiani, per garantire un’applicazione omogenea delle normative in vigore su tutto il territorio nazionale.
Un aspetto fondamentale riguarda il Registro entrata-uscita, come stabilito dall’articolo 60 del D.P.R. 309/1990. Il Ministero ha confermato che le farmacie possono continuare a registrare solo l’ingresso effettivo delle sostanze stupefacenti e le loro movimentazioni, senza la necessità di annotare i buoni acquisto inevasi per vari motivi, quali la mancata fornitura di un prodotto o eventuali furti.
In caso di buoni acquisto emessi ma non evocati, le farmacie sono tenute a conservare la documentazione giustificativa in un archivio documentale dedicato, senza necessità di registrazione nel Registro ufficiale. Tuttavia, il Ministero ha ritenuto opportuno fornire ulteriori dettagli procedurali per migliorare la trasparenza e l’efficacia delle operazioni.
Con una nota del 10 ottobre 2025, il Ministero ha sottolineato l’importanza di annotare le movimentazioni dei medicinali nelle diverse sezioni A, B e C del registro, entro 48 ore dalla dispensazione, inclusi i riferimenti ai buoni acquisto emessi.
È fondamentale che i buoni siano numerati in modo progressivo e annuale, come stabilito dal DM 18 dicembre 2006.
I farmacisti possono implementare sistemi di archiviazione interni, anche in formato digitale, per garantire una corretta organizzazione e tracciabilità della documentazione. In questo modo, è possibile mantenere un alto livello di ordine e facilitare eventuali controlli da parte delle autorità competenti.
Oltre ai chiarimenti sulla gestione dei registri, il Ministero ha risposto anche a domande relative alla corretta procedura da seguire in caso di restituzione di ordini digitali non evasi.
In queste situazioni, la comunicazione elettronica certificata (PEC) al cliente da parte del fornitore, in merito all’impossibilità di eseguire la fornitura, è considerata sufficiente per documentare il caso.
Questa comunicazione consente all’acquirente di annotare sul Registro l’inevasione del buono acquisto, facendo riferimento alla PEC, che deve essere conservata in modalità elettronica. Non è quindi più necessario restituire fisicamente il buono acquisto nel caso in cui sia in formato digitale, poiché la PEC funge da documento sostitutivo.
Queste indicazioni fornite dal Ministero rappresentano un passo importante per una gestione più efficiente e chiara dei buoni acquisto di sostanze stupefacenti, contribuendo a garantire la legalità e la trasparenza nel settore farmaceutico.