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21 Ottobre 2026

Minori e ordine pubblico: cosa cambia con il decreto sicurezza

Il governo ha varato un decreto che amplia strumenti di prevenzione e repressione per i minori coinvolti in disordini urbani, con nuove sanzioni e regole procedurali.

Minori e ordine pubblico: cosa cambia con il decreto sicurezza

Il governo ha approvato un decreto volto a contrastare i disordini cittadini verificatisi in più località, con disposizioni specifiche rivolte ai minorenni. Le norme intervengono su responsabilità, cautela e procedimenti, introducendo strumenti operativi della polizia e misure di responsabilità civile per i danni commessi durante manifestazioni o scorribande in luoghi affollati.

Le modifiche, varate con atto del Consiglio dei ministri, mettono insieme elementi di ordine pubblico e disposizioni penali: tra questi spiccano l’estensione del fermo preventivo ai minorenni, la nuova fattispecie di reato per la partecipazione violenta a manifestazioni e la presunzione di imputabilità per i ragazzi dai 14 ai 18 anni. I provvedimenti si connettono a strumenti procedurali come l’arresto in flagranza differita e forme di ingiunzione per il recupero dei danni.

Nuovo reato e sanzioni: partecipazione violenta e aggravanti

Il decreto istituisce il reato di partecipazione violenta a manifestazione applicabile anche ai minorenni ritenuti imputabili. La pena prevista arriva fino a cinque anni di reclusione e a 20.000 euro di multa; la sanzione è aggravata quando l’autore agisce a volto coperto o provoca lesioni. Inoltre è prevista una specifica aggravante per il danneggiamento compiuto da un gruppo organizzato in occasione di manifestazioni, con pene più severe per chi organizza o sollecita la formazione di gruppi violenti tramite strumenti informatici o telematici.

Arresto in flagranza differita e ampliamento delle ipotesi

Viene ampliata la possibilità di procedere con l’arresto in flagranza differita per reati quali devastazione, saccheggio, attentato a impianti di pubblica utilità e danneggiamento commesso da gruppi, a condizione che vi siano elementi probatori idonei (ad esempio filmati). Questo strumento consente di intervenire anche quando l’autore non è stato colto materialmente sul fatto ma le circostanze consentono di ricondurre il comportamento a responsabili identificabili.

Misure preventive sui minorenni e responsabilità genitoriale

Tra le novità più rilevanti c’è l’estensione del fermo preventivo a soggetti anche minorenni quando, in specifiche operazioni di polizia in luoghi ad alto afflusso, sussistano elementi che facciano ritenere la sussistenza di condotte pericolose per la sicurezza pubblica (possesso di armi, uso di caschi che impediscono il riconoscimento, segnalazioni per stupefacenti). Per gli over 16 con precedenti sono previste misure cautelari anche se già coinvolti in progetti di recupero.

Il decreto introduce inoltre la possibilità di notificare ai genitori o ai soggetti esercitanti la responsabilità genitoriale richieste di risarcimento per i danni causati dal minore: se il danno riguarda beni pubblici, l’ingiunzione di pagamento è inviata dal prefetto al domicilio del minore; se il danneggiato è un privato, questi può rivolgersi al giudice per ottenere un decreto ingiuntivo esecutivo fondato sugli atti amministrativi.

Sanzioni amministrative per gli under 14 non imputabili

Per i minori non imputabili (sotto i 14 anni) che partecipano a reati commessi con violenza in presenza di più persone, il prefetto può irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria ai genitori o a chi esercita la potestà: da 500 a 1.000 euro, aumentata a 1.000-2.000 euro in caso di condotte reiterate. Con la stessa ordinanza il prefetto può disporre il pagamento a titolo di risarcimento per i beni pubblici danneggiati; il privato danneggiato potrà utilizzare l’ordinanza come base per un decreto ingiuntivo.

Queste misure mirano a creare una maggiore responsabilizzazione degli adulti nella sorveglianza dei minori, introducendo uno strumento amministrativo che affianca le procedure penali e civili già previste per gli autori maggiorenni.

Provvedimenti di ordine pubblico e applicazione procedurale

Il testo consente al questore di disporre un avviso orale con divieto di radunarsi per gruppi di cinque o più persone che tengano comportamenti intimidatori, molesti o violenti in luoghi pubblici; il divieto può riguardare specifici luoghi o fasce orarie e può essere rivolto anche a minorenni di almeno 14 anni già destinatari di misure di prevenzione o con pregresse condanne per reati commessi in luogo pubblico. Questa previsione rafforza le misure di controllo amministrativo sui soggetti ritenuti a rischio per l’ordine pubblico.

Infine il decreto prevede interventi organizzativi e procedurali per garantire la rapida convalida degli arresti in caso di elevati numeri di fermati, nonché la possibilità di estendere l’impiego di risorse straordinarie (tra cui l’invio di personale militare aggiuntivo in situazioni specifiche), con l’obiettivo di ripristinare la sicurezza in contesti urbani caratterizzati da afflussi consistenti di persone. L’atto è stato approvato il 20 ottobre 2026 e aggiornato il 21 ottobre 2026.