Regole sui buoni acquisto per farmaci stupefacenti in Italia: Guida completa

Approfondisci le recenti disposizioni ministeriali relative alla gestione dei buoni acquisto per medicinali stupefacenti. Analizza le normative vigenti, le procedure di emissione e utilizzo, e le implicazioni per i professionisti del settore sanitario. Scopri come queste misure influenzano l'accesso ai farmaci e la sicurezza dei pazienti.

Nell’ambito della regolamentazione della salute pubblica, il Ministero della Salute ha recentemente fornito chiarimenti significativi riguardo alla gestione dei buoni acquisto di sostanze e medicinali considerati stupefacenti. Questo intervento è stato sollecitato dalla FOFI, la Federazione Ordini Farmacisti Italiani, per garantire un’applicazione omogenea delle normative in vigore su tutto il territorio nazionale.

Chiarimenti sulla tenuta del registro

Un aspetto fondamentale riguarda il Registro entrata-uscita, come stabilito dall’articolo 60 del D.P.R. 309/1990. Il Ministero ha confermato che le farmacie possono continuare a registrare solo l’ingresso effettivo delle sostanze stupefacenti e le loro movimentazioni, senza la necessità di annotare i buoni acquisto inevasi per vari motivi, quali la mancata fornitura di un prodotto o eventuali furti.

Procedure di archiviazione

In caso di buoni acquisto emessi ma non evocati, le farmacie sono tenute a conservare la documentazione giustificativa in un archivio documentale dedicato, senza necessità di registrazione nel Registro ufficiale. Tuttavia, il Ministero ha ritenuto opportuno fornire ulteriori dettagli procedurali per migliorare la trasparenza e l’efficacia delle operazioni.

Obblighi di annotazione e numerazione

Con una nota del 10 ottobre 2025, il Ministero ha sottolineato l’importanza di annotare le movimentazioni dei medicinali nelle diverse sezioni A, B e C del registro, entro 48 ore dalla dispensazione, inclusi i riferimenti ai buoni acquisto emessi. È fondamentale che i buoni siano numerati in modo progressivo e annuale, come stabilito dal DM 18 dicembre 2006.

Adozione di procedure interne

I farmacisti possono implementare sistemi di archiviazione interni, anche in formato digitale, per garantire una corretta organizzazione e tracciabilità della documentazione. In questo modo, è possibile mantenere un alto livello di ordine e facilitare eventuali controlli da parte delle autorità competenti.

Restituzione dei buoni acquisto non evasi

Oltre ai chiarimenti sulla gestione dei registri, il Ministero ha risposto anche a domande relative alla corretta procedura da seguire in caso di restituzione di ordini digitali non evasi. In queste situazioni, la comunicazione elettronica certificata (PEC) al cliente da parte del fornitore, in merito all’impossibilità di eseguire la fornitura, è considerata sufficiente per documentare il caso.

Questa comunicazione consente all’acquirente di annotare sul Registro l’inevasione del buono acquisto, facendo riferimento alla PEC, che deve essere conservata in modalità elettronica. Non è quindi più necessario restituire fisicamente il buono acquisto nel caso in cui sia in formato digitale, poiché la PEC funge da documento sostitutivo.

Queste indicazioni fornite dal Ministero rappresentano un passo importante per una gestione più efficiente e chiara dei buoni acquisto di sostanze stupefacenti, contribuendo a garantire la legalità e la trasparenza nel settore farmaceutico.

Scritto da Staff

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